Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo, quali sono le condizioni per averne diritto?

28 novembre '22

Le risposte alle domande più frequenti

In favore dei lavoratori stranieri vittime di situazioni di “particolare sfruttamento”, l'art. 22 co. 12 quater del D.lgs. n. 286/98 (TUI)  prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime in condizioni di irregolarità  uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno  o  per  il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento  penale.

A quali condizioni la vittima di sfruttamento lavorativo può ottenere un permesso di soggiorno per casi speciali?

Nel caso di cittadini stranieri, privi del permesso di soggiorno, vittime di particolare sfruttamento lavorativo, la legge prevede che il questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, possa rilasciare un permesso di soggiorno allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro (art. 22, comma 12-quater d.lgs. 286/1998). La denuncia e la collaborazione del cittadino straniero è requisito imprescindibile per il rilascio di questo permesso di soggiorno, denominato per “casi speciali”.

Si tratta di un permesso che ha analoga dicitura – casi speciali – di quello che, in base al comma 4, articolo 18 TUI, viene rilasciato alle vittime di tratta o grave sfruttamento. Le due forme di tutela non sono tuttavia sovrapponibili per presupposti, finalità e requisiti applicativi. La differenza tra le due tutele, in particolare, sta nel fatto che il permesso di soggiorno previsto dall’articolo 22, comma 12 quater, può essere rilasciato dal questore solo su proposta del procuratore della Repubblica. Nel caso dell’art. 18, invece, la proposta e il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria, pur essendo prevista, non è una condizione irrinunciabile per il rilascio del permesso di soggiorno, poiché la denuncia della presunta vittima di tratta o grave sfruttamento è soltanto un elemento secondario rispetto all’esigenza di tutelare i diritti fondamentali della vittima e quindi non decisiva ai fini del titolo di soggiorno. In tali casi è, inoltre, previsto l’accesso a speciali programmi di emersione, assistenza e reinserimento sociale.

Cosa si intende per “sfruttamento lavorativo”?

Sono considerate vittime di sfruttamento lavorativo coloro che si trovino in una o più delle condizioni previste dall’art. 603 bis del Codice penale. In particolare, sono  indici di sfruttamento: la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi     o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si può lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali/sfruttamento lavorativo?

 Si, tali permessi di soggiorno, consentono   lo svolgimento di attività  lavorativa e possono  essere  convertiti,  alla scadenza,  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro   subordinato   o autonomo.

La vittima di grave sfruttamento lavorativo può ottenere un permesso di soggiorno anche senza denunciare i propri sfruttatori?

Si, qualora siano riscontrati in un contesto di sfruttamento lavorativo i presupposti richiesti per l’applicazione dell’art. 18 (situazione di violenza e di grave sfruttamento, concreto pericolo per l’incolumità della vittima) sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 4 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, trova applicazione l’art. 18 del TUI e l’articolo 27 del DPR 394/99, ai sensi del quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore anche su proposta dei servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti e altri organismi iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Articolo pubblicato su "Integrazione Migranti" in data 7 agosto 2022