Flussi, firmato il Protocollo con le organizzazioni datoriali per la semplificazione delle procedure
Per le domande presentate dalle organizzazioni aderenti saranno le associazioni stesse a dover garantire il rispetto dei requisiti da parte dei datori di lavori
Il 3 agosto scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale il Protocollo di Intesa previsto nel quadro di attuazione delle procedure semplificate per gli ingressi per lavoro nell’ambito del decreto flussi adottato per il 2021 e di quello da adottarsi per il 2022.
Si ricorda che una delle semplificazioni sulle procedure dei flussi di ingresso introdotte dal DL 73/2022, convertito in legge n. 122/22, ha riguardato le verifiche sulle condizioni contrattuali e la capacità economica dei datori di lavoro. Fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, questi requisiti vanno ora asseverati da professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) secondo le modalità chiarite con la circolare dell’INL n. 3/22.
Le nuove norme hanno inoltre previsto che l’asseverazione non è necessaria nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le associazioni firmatarie del Protocollo sottoscritto per dare attuazione a tale disposizione si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato. Concretamente, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni, come indicato nella circolare n. 3/2022 dell’INL; resta infatti ferma la possibilità, per l’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure.
Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione – unitamente alla richiesta di nulla osta o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno, dell’asseverazione prevista dalle nuove norme al posto delle verifiche prima a carico dell’ITL.
Il Protocollo, fino ad ora sottoscritto da AGCI, ANPA, ASSINDATCOLF, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFCOOPERATIVE, COPRAGRI, DOMINA, LEGACOOP, UCI, UNCI, UNIMPRESA E UNSIC , avrà la durata di due anni ed è rinnovabile. L’Adesione è aperta anche ad altre Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che potranno inviare apposita richiesta all’indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.
Si ricorda che una delle semplificazioni sulle procedure dei flussi di ingresso introdotte dal DL 73/2022, convertito in legge n. 122/22, ha riguardato le verifiche sulle condizioni contrattuali e la capacità economica dei datori di lavoro. Fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, questi requisiti vanno ora asseverati da professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) secondo le modalità chiarite con la circolare dell’INL n. 3/22.
Le nuove norme hanno inoltre previsto che l’asseverazione non è necessaria nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le associazioni firmatarie del Protocollo sottoscritto per dare attuazione a tale disposizione si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato. Concretamente, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni, come indicato nella circolare n. 3/2022 dell’INL; resta infatti ferma la possibilità, per l’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure.
Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione – unitamente alla richiesta di nulla osta o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno, dell’asseverazione prevista dalle nuove norme al posto delle verifiche prima a carico dell’ITL.
Il Protocollo, fino ad ora sottoscritto da AGCI, ANPA, ASSINDATCOLF, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFCOOPERATIVE, COPRAGRI, DOMINA, LEGACOOP, UCI, UNCI, UNIMPRESA E UNSIC , avrà la durata di due anni ed è rinnovabile. L’Adesione è aperta anche ad altre Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che potranno inviare apposita richiesta all’indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it, a seguito della quale si riceveranno le indicazioni per la successiva sottoscrizione.
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